Statuto e Regolamento

Associazione culturale SUONO E SENSO
Via Naz. delle Puglie 130/G, 80038 Pomigliano d’Arco (NA). P. Iva 07311251214

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione “SUONO E SENSO”. La sede dell’Associazione è in Pomigliano d’Arco, in via Nazionale delle Puglie n. 130/g.

2. L’associazione ha durata illimitata.

ART. 2 (Scopi e attività)

1. L’Associazione che è a carattere nazionale, ha natura culturale e non persegue fini di lucro, si occupa della promozione della cultura, della musica, dell’arte e dello spettacolo ed in particolare ha lo scopo di:

* promuovere la qualificazione, il miglioramento sociale, professionale ed artistico dei suoi soci nei campi della cultura, dell’istruzione, della riabilitazione e della terapia, della musica, della danza, del teatro e dello spettacolo, del turismo, dell’animazione, della comunicazione e dell’arte in generale attraverso la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi nonché la diffusione e la promozione delle attività su tutto il territorio nazionale, dell’Unione Europea ed anche all’estero; promuovere la conoscenza tecnica, storica e critica delle diverse tradizioni musicali; promuovere ed organizzare manifestazioni ed eventi culturali, didattici, riabilitativo/terapeutici, musicali, teatrali, artistici, ricreativi, cinematografici e di animazione; promuovere ed organizzare attività pedagogiche, terapeutiche e riabilitative attraverso la musica, la danza e l’arte in generale all’interno di scuole, ospedali, carceri ed in tutti gli enti pubblici e privati che operano nell’ambito dell’emarginazione, del disadattamento e dell’handicap; promuovere ed organizzare corsi, convegni, dibattiti, stages, conferenze, concerti, spettacoli, seminari, workshops, esercitazioni musicali, laboratori di sperimentazione, concorsi, premi, casting per bambini e per adulti ecc.; curare la formazione professionale nel campo della didattica, della musica, della danza e del teatro; promuovere ed organizzare corsi di formazione e di aggiornamento del personale docente della scuola di ogni ordine e grado nel campo della didattica, della ricerca musicale, della Body percussion, della storia della musica, della musicoterapia, della danzaterapia, della pedagogia, della sociologia, della psicologia, del canto, della musica, della danza, del teatro, della pittura, della fotografia e di tutte le forme di espressione artistica in generale; promuovere la sperimentazione e la ricerca di nuove forme di espressione e di apprendimento musicale, anche attraverso la didattica; promuovere in campo musicale, culturale ed artistico attività di cooperazione internazionale ed iniziative di solidarietà per i Paesi in via di sviluppo; promuovere e favorire la formazione di gruppi strumentali, formazioni artistiche, compagnie di spettacolo e progetti (anche riguardanti singoli artisti); curare la gestione di location da adibire a sale da concerto, sale per attività musicali ed artistiche, sale per convegni, conferenze e attività di formazione; svolgere attività editoriale, letteraria e musicale, curando la produzione, la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini di informazione, giornali, cd, dvd ed altro materiale audiovisivo, manuali e libri, e-book nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione delle sue attività e di quella dei soci; organizzare, gestire e promuovere tutte le attività relative ai campi di interesse citati, in aula e a distanza, anche attraverso la rete internet e le diverse forme e/o canali di comunicazione tecnologica e multimediale a disposizione. Per raggiungere le sue finalità istituzionali l’Associazione promuove ed organizza attività ed iniziative di qualsiasi genere ed in particolare: manifestazioni rivolte al più vasto pubblico: mostre, spettacoli, feste, eventi propagandistici, stand espositivi; iniziative per il tempo libero e la promozione del turismo: feste popolari e spettacoli, viaggi, escursioni, visite guidate, progetti di valorizzazione e promozione pubblicitaria del territorio, sport non competitivi; partecipazione ad eventi, congressi e conferenze nazionali ed internazionali attraverso relazioni e contatti con personalità, Enti ed Associazioni che abbiano le medesime finalità dell’Associazione; noleggio ai propri soci di attrezzature e strumentazione tecnica e musicale nonché dei propri locali dove poter svolgere attività di prove, registrazioni, esibizioni ecc. Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione.

ART. 3 (Associati)

1. Sono ammessi all’associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

2. I soci si distinguono in fondatori, ordinari, ed onorari. Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo, coloro ai quali, avendola essi esplicitamente richiesta nella domanda di ammissione presentata entro un mese dalla data di costituzione dell’Associazione, tale qualifica sarà attribuita, a maggioranza, dal Consiglio Direttivo, in sede di accoglimento della domanda stessa; coloro che, per specifici meriti acquisiti nei confronti dell’Associazione, siano chiamati dal Consiglio Direttivo, sempre a maggioranza, a rivestire tale qualifica. I soci fondatori hanno diritto di elettorato attivo e passivo in tutti gli organi sociali e di voto in assemblea. Per divenire socio ordinario occorre farne domanda al Presidente dell’Associazione. Con la domanda l’aspirante si impegna a rispettare, in caso di accettazione, lo Statuto ed i regolamenti interni ed a partecipare attivamente alla vita dell’Associazione. Il Presidente sottopone tale domanda al Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza semplice dei componenti in modo inappellabile. La qualifica di socio onorario viene attribuita a personalità particolarmente benemerite per gli scopi dell’Associazione, con voto a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo. Il socio onorario non ha diritti né doveri nei confronti dell’Associazione. I soli soci fondatori hanno diritto di voto.

3. La qualifica di socio si perde per morte, recesso o espulsione. Il recesso può essere richiesto in qualunque momento con il preavviso di duri mesi, e alla scadenza di tale termine viene ratificato dal Presidente. L’espulsione viene deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza semplice dei suoi componenti, per gravi inadempienze agli obblighi sociali, per comportamenti che arrechino pregiudizio all’Associazione, per lo svolgimento di attività contrarie o difformi dai principi ispiratori del presente Statuto. Per i soci fondatori l’espulsione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Contro la delibera di espulsione è consentito presentare ricorso, entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione, al Presidente, che sottopone tale ricorso alla decisione dei soci fondatori, i quali decidono inappellabilmente con la maggioranza semplice dei partecipanti al voto. In attesa della decisione della Assemblea il ricorrente rimane sospeso da ogni attività.

ART. 4 (Organi sociali)

1. Gli organi dell’associazione sono:

– Assemblea degli associati
– Consiglio Direttivo
– Presidente
– Vice Presidente
– Segretario
– Tesoriere

2. Tutte le cariche associative sono assunte e assolte a totale titolo gratuito salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e comprovate.

ART. 5 (Assemblea)

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati.

1. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.

2. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

3. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 6 (Compiti dell’Assemblea)

L’Assemblea deve:
– approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
– fissare l’importo della quota associativa annuale;
– determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
– approvare l’eventuale regolamento interno;
– eleggere il Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e il Consiglio Direttivo;
– deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 (Validità Assemblee)

1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

2. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese.

3. L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 8 (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario dell’associazione e sottoscritto dal Presidente.

2. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 9 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti.

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.

4. Delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci.

ART. 10 (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 11 (Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di impossibilità di quest’ultimo, nella presidenza delle Assemblee e delle adunanze del Consiglio Direttivo.

2. Su espressa delega, rilasciata dal Consiglio Direttivo, può compiere specifici atti in nome e per conto della associazione nei casi di impossibilità del Presidente.

ART. 12 (Segretario)

1. Il Segretario verbalizza le deliberazioni e le decisioni dell’assemblea. Coadiuva il Presidente e il Vice Presidente nel corso delle riunioni da questi presiedute e presta la propria collaborazione al Presidente nella sua attività con l’esterno.

ART. 13 (Tesoriere)

1. Il Tesoriere gestisce, in base alle indicazioni dategli dal Consiglio Direttivo, il patrimonio dell’associazione; contabilizza i versamenti, ricevuti dall’associazione, delle quote associative e delle entrate straordinarie; contabilizza altresì le spese sostenute per lo svolgimento delle attività istituzionali.

ART. 14 (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’Associazione, saranno costituite:

– dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo; – da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni ed iniziative);
– da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;
– contributi di organismi internazionali;
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L’associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all’Articolo 5, comma 2, Legge n°266/1991 e successive modificazioni.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
– beni mobili ed immobili;
– donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell’Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

2. Vi è il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano consentite dalla legge.

3. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali e quelle connesse previste dal presente statuto.

ART. 15 (Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 16 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L’eventuale scioglimento dell’associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 7 e, in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 (Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

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